Diagnosi energetiche

COMUNICAZIONI ED AGGIORNAMENTI
- Iscrizione al portale per imprese con consumi complessivi inferiori a 50 tep: modulo di autocertificazione e nota esplicativa disponibili nella sezione sulle diagnosi energetiche del sito web dell'Agenzia Nazionale Efficienza Energetica (in basso nella presente pagina web).
- Atti web-seminar 2020 sulle Diagnosi energetiche: sono stati pubblicati gli atti dei web seminar sulle diagnosi energetiche "Le risultanze del secondo ciclo di obbligo" (19 maggio 2020), "Analisi degli interventi e focus ISO 50001" (16 giugno 2020), "Le risultanze del secondo ciclo d'obbligo nel settore industriale" (Assolombarda-Enea, 18 giugno 2020) e "Le risultanze del secondo ciclo d'obbligo nel settore terziario" (26 giugno 2020).
LINEE GUIDA ENEA E INDICAZIONI OPERATIVE
Di seguito vengono fornite le linee guida ENEA e relative procedure su come affrontare le diagnosi energetiche previste dall'articolo 8 del Decreto legislativo n.102/14 e s.m.i.
- Definizioni e normativa di riferimento
- Linee Guida e Manuale Operativo Diagnosi Energetiche: Clusterizzazione, Rapporto di diagnosi e Piano di monitoraggio
- Template Rapporto di Diagnosi
- Foglio di calcolo di riepilogo per il settore industriale
- Foglio di calcolo di riepilogo per il settore terziario
- File di clusterizzazione
- Portale per l'invio delle diagnosi e istruzioni disponibili al link "Audit 102"
Ulteriore documentazione
ISCRIZIONE AL PORTALE PER IMPRESE CON CONSUMI COMPLESSIVI INFERIORI A 50 TEP
A partire dalla scadenza del dicembre 2020 le grandi imprese con consumi complessivi inferiori a 50 TEP godono dell’esenzione dalla diagnosi energetica obbligatoria, così come previsto dall’ Art. 8 comma 3 bis del D.Lgs. 102/2014.
Per ottemperare comunque al decreto le imprese devono registrarsi al portale https://audit102.enea.it/ nella categoria “Grandi imprese con consumi inferiori a 50 tep” e devono caricare una autodichiarazione, firmata dal legale rappresentante, che attesti che i consumi dell’impresa siano inferiori a 50 tep.
Successivamente sarà onere di ENEA contattare le suddette imprese per richiedere la documentazione attestante lo status di grande impresa esentata.
DIAGNOSI ENERGETICHE PER ORGANIZZAZIONI CON SISTEMA DI GESTIONE DELL'ENERGIA ISO 50001
È pubblicata la matrice di sistema per Organizzazioni con sistema di gestione dell'energia certificato ISO 50001.
COMUNICAZIONE DEI RISPARMI ART. 7 COMMA 8
L'articolo 7 comma 8 del D.Lgs. 102/14 prevede che "i risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti i titoli di efficienza energetica rispetto all’anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto sono comunicati dalle imprese all’ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.
NOTA BENE
Per l'invio delle diagnosi e relativa documentazione far riferimento alla pagina "Audit 102"
ULTERIORI INFORMAZIONI
Bandi, schemi di accreditamento e chiarimenti sul tema sono disponibili alla pagina web del MiSE dedicata alle diagnosi energetiche
Gli elenchi e gli aspetti procedurali in merito ai soggetti energivori sono disponibili nella sezione dedicata del sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)