
Risposte alle domande più frequenti
ECOBONUS - AGEVOLAZIONIFISCALIPERIL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICIESISTENTI – EX LEGGE 296/06
D. IMPIANTI TERMICI (COMMA 347)
Si rimanda al vademecum “Caldaie a condensazione” scaricabile dalla pagina WEB:
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum.html
Dal 2008 sono ammesse alla detrazione ai sensi del comma 347 della finanziaria 2007 anche le pompe di calore ad alta efficienza anche c
Tutti i generatori devono rispondere ai requisiti prestazionali previsti dal Decreto Interministeriale 6 agosto 2020 (per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020 i requisiti previsti dal DM 19.02.2007 “decreto edifici” e successive modificazioni).on sonde geotermiche a bassa entalpia, purché questi rispondano ai requisiti prestazionali previsti dall’allegato I del “decreto edifici”. Inoltre dal 2015 ai sensi dello stesso comma 347 sono ammessi anche i generatori di calore a biomassa. Nel caso invece di altri tipi di impianti termici, si può sempre usufruire delle detrazioni fiscali ma facendo riferimento al comma 344 della legge finanziaria, sempre che, al termine dei lavori, gli stessi assicurino un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell’allegato A al D.M. 11/03/08.
Per valvole termostatiche a bassa inerzia termica si intendono le valvole caratterizzate da un tempo di risposta (determinato in conformità al punto 6.4.1.13 della norma UNI EN 215) inferiore a 40 minuti. Le valvole in possesso del marchio di conformità CEN (European Committee for Standardization) ottemperano a tale requisito e sono sempre necessarie -ove tecnicamente compatibili - tranne nei seguenti due casi:
- se la temperatura media del fluido termovettore è inferiore a 45 °C;
- se, in alternativa, è installata su tutti i corpi scaldanti un'altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata. In caso di utilizzo di un altro tipo di termoregolazione, dovrà essere asseverato da un tecnico abilitato il motivo della scelta alternativa
Se la potenza nominale è superiore a 100 kW occorre l'asseverazione (vedi vademecum sulle caldaie a condensazione https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni- fiscali/ecobonus/vademecum/caldaie-a-condensazione.html) che lei può richiedere a un tecnico di sua fiducia. Se, viceversa, la potenza nominale è inferiore o uguale a 100 kW, lei può scegliere se richiedere l'asseverazione al tecnico che preferisce o richiedere una dichiarazione del fornitore della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (se installate perché tecnicamente compatibili) che attesti il rispetto degli stessi requisiti di cui al punto 4.1 a) dell’Allegato A del “DM Requisiti” 6.08.2020 (per lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020, i requisiti da rispettare sono quelli di cui all'art. 9, comma 1 del "decreto 19.02.2007 “decreto edifici”). La scelta del tecnico installatore spetta solo a lei.
È agevolata la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza anche con sonde geotermiche a bassa entalpia con contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione del calore. Per quanto sopra, non riteniamo agevolabili quegli impianti che costituiscono invece integrazione ad un impianto di climatizzazione invernale già esistente.
Il comma 5 dell’Art.1 del Testo Coordinato del “decreto edifici” definisce agevolabili ai sensi del comma 347,
Conseguentemente, qualora l’impianto a pompa di calore assolva alla climatizzazione invernale dell’appartamento e non costituisca integrazione all’impianto già esistente, poiché ciascuna unità esterna può essere assimilata al generatore di calore, è opinione ENEA che siano agevolabili ai sensi di questo comma anche quegli interventi “parziali” che consistono nella sola sostituzione.
Ciò premesso, in relazione al contesto illustrato, sentito il MiSE, per il quale l’obiettivo finale è il conseguimento dell’efficienza energetica, riteniamo che il vecchio generatore possa anche non essere rimosso e assolvere unicamente alla produzione di (ACS) a condizione che siano realizzati interventi che non consentano con operazioni semplici ad eseguirsi, il ripristino del suo funzionamento per il riscaldamento. Si ritiene che tale condizione deve essere asseverata da un tecnico abilitato.
Interpretando il comma 1e) dell’Art.1 del DM “Requisiti” 6.08.2020 che ammette gli interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti termici con impianti dotati di caldaie a condensazione e/o pompe di calore ad alta efficienza, consultato il MiSE, per il quale l’obiettivo principale è il conseguimento dell’efficienza energetica, qualora l’intervento proposto assicuri un risparmio di energia primaria per la climatizzazione invernale (dimostrato da una relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato) almeno pari a quello che si avrebbe con la sostituzione della caldaia esistente con una a condensazione e, ancora, le pompe di calore posseggano i requisiti tecnici indispensabili per usufruire delle detrazioni ai sensi del comma 347 della legge finanziaria, riteniamo l’intervento descritto agevolabile ai sensi di questo comma.
Si rimanda al vademecum sul comma 344 “riqualificazione globale”.
Per documentare le prestazioni energetiche di un edificio a seguito dell’allaccio a una rete di teleriscaldamento, per calcolare il contributo alla riduzione dell'indice di prestazione energetica a seguito dell'installazione di uno scambiatore di calore da allacciare a reti di teleriscaldamento, si applica il fattore di conversione dell'energia termica utile in energia primaria, secondo quanto previsto dal decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”.
Nello spirito di semplificazione previsto dalla legge 99/09 che non prevede l'assistenza obbligatoria di un tecnico per gli interventi afferenti al comma 347 della Finanziaria 2007, riteniamo che all'utente finale sia consentita la compilazione del modello previsto, senza l'ausilio di un tecnico abilitato alla progettazione degli edifici e degli impianti. Nel caso in cui l’installazione della caldaia a condensazione o della pompa di calore riguardi una singola unità immobiliare o un edificio costituito da una singola unità immobiliare, il calcolo del risparmio energetico viene eseguito automaticamente dal sistema purché non ci siano altri interventi di risparmio energetico dichiarati nello stesso modello.
In relazione agli aspetti procedurali si rimanda alla lettura dello specifico vademecum:
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum/pompe-di-calore.html
La legge di bilancio 2018 ha espressamente previsto, a partire dal 1° gennaio 2018, l’ammissibilità alle detrazioni fiscali per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro. Per i particolari si rimanda all’apposito vademecum: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum/sistemi-ibridi.html
A nostro avviso non è possibile, per i seguenti motivi: i sistemi di regolazione evoluti delle classi V, VI VIII sono destinati ad apparecchi di riscaldamento modulanti e agiscono “modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento”. Dalle definizioni di questi sistemi di regolazione evoluti è palese che non si può applicare, ad una pluralità di utenze, il sistema di classe V in quanto dotato di un solo “termostato elettronico ambientale”, così come non si può applicare quello di classe VI in quanto dotato di una “centralina di termoregolazione e un sensore ambientale”. Infine non è possibile applicare il sistema di classe VIII in quanto è un dispositivo dotato di “tre o più sensori ambientali che varia la temperatura del flusso d’acqua, lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata aggregata e i punti d’analisi del termostato stesso”. L’eventuale installazione di questo dispositivo è in conflitto con quanto previsto dal comma 2 dell’art. 7 del DPR20412/93, che così recita: “Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a ±2 °C”.
RIFERIMENTI
- Legge finanziaria 2007 (L. 296/06)
- Decreto 19 febbraio 2007 e s.m.i – “decreto edifici”
- Decreto 11 marzo 2008 e s.m.i.;
- Circolare Agenzia delle Entrate n.36 del 2007