
Risposte alle domande più frequenti
ECOBONUS - AGEVOLAZIONIFISCALIPERIL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICIESISTENTI – EX LEGGE 296/06
D. IMPIANTI TERMICI (COMMA 347)
Si rimanda al vademecum “Caldaie a condensazione” scaricabile dalla pagina WEB:
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum.html
Dal 2008 sono ammesse alla detrazione ai sensi del comma 347 della finanziaria 2007 anche le pompe di calore ad alta efficienza anche con sonde geotermiche a bassa entalpia, purché questi rispondano ai requisiti prestazionali previsti dall’allegato I del “decreto edifici”. Inoltre dal 2015 ai sensi dello stesso comma 347 sono ammessi anche i generatori di calore a biomassa. Nel caso invece di altri tipi di impianti termici, si può sempre usufruire delle detrazioni fiscali ma facendo riferimento al comma 344 della legge finanziaria, sempre che, al termine dei lavori, gli stessi assicurino un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell’allegato A al D.M. 11/03/08.
Per valvole termostatiche a bassa inerzia termica si intendono le valvole caratterizzate da un tempo di risposta (determinato in conformità al punto 6.4.1.13 della norma UNI EN 215) inferiore a 40 minuti. Le valvole in possesso del marchio di conformità CEN (European Committee for Standardization) ottemperano a tale requisito e sono sempre necessarie -ove tecnicamente compatibili - tranne nei seguenti due casi:
- se la temperatura media del fluido termovettore è inferiore a 45 °C;
- se, in alternativa, è installata su tutti i corpi scaldanti un'altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata. In caso di utilizzo di un altro tipo di termoregolazione, dovrà essere asseverato da un tecnico abilitato il motivo della scelta alternativa
Se la potenza nominale è uguale o superiore a 100 kW occorre l'asseverazione (vedi vademecum sulle caldaie a condensazione: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum/caldaie-a-condensazione.html) che lei può richiedere a un tecnico di sua fiducia. Se, viceversa, la potenza è inferiore a 100 kW, lei può scegliere se richiedere l'asseverazione al tecnico che preferisce o richiedere una certificazione al produttore della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (se installate perché tecnicamente compatibili) che attesti il rispetto degli stessi requisiti di cui all'art. 9, comma 1 del "decreto 19/02/2007 “decreto edifici”. La scelta del tecnico installatore spetta solo a lei.
L'intervento dal 1/1/2008 è agevolato dall'art. 1 c. 5 del citato "decreto edifici" che ammette a detrazione la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza anche con sonde geotermiche a bassa entalpia con contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione del calore. Per quanto sopra, non riteniamo agevolabili quegli impianti che costituiscono invece integrazione ad un impianto di climatizzazione invernale già esistente.
Il comma 5 dell’Art.1 del Testo Coordinato del “decreto edifici” definisce agevolabili ai sensi del comma 347, gli interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con impianti a pompa di calore ad alta efficienza anche con sonde geotermiche a bassa entalpia. Installato il nuovo generatore, com’è buona regola, per accedere alle detrazioni fiscali ai sensi di questo comma, la norma prescrive anche che debba necessariamente essere verificato e messo a punto il sistema di distribuzione.
Quanto riportato sopra costituisce il disposto normativo. In assenza di una specifica definizione del termine “sostituzione parziale” dell’impianto, consultato al riguardo anche il MISE, riteniamo che per usufruire di questi incentivi, al di là dei requisiti specifici che esso deve assicurare, diversi a seconda del tipo di impianto, l’intervento debba necessariamente comportare la sostituzione del generatore di calore e che possa poi eventualmente comprendere anche opere (di sostituzione o modifica) sulla rete di distribuzione, sui corpi di emissione e di controllo dell’intero impianto.
Sulla base del comma 5 dell’Art.1 del decreto 19/02/2007 “decreto edifici”, che definisce gli interventi agevolabili ai sensi del comma 347 della legge finanziaria, per usufruire di queste detrazioni, in linea generale, si dovrebbe smantellare il vecchio generatore.
Ciò premesso, in relazione al contesto illustrato, sentito il MiSE, per il quale l’obiettivo finale è il conseguimento dell’efficienza energetica, riteniamo che il vecchio generatore possa anche non essere rimosso e assolvere unicamente alla produzione di (ACS) a condizione che siano realizzati interventi che non consentano con operazioni semplici ad eseguirsi, il ripristino del suo funzionamento per il riscaldamento. Si ritiene che tale condizione deve essere asseverata da un tecnico abilitato.
Interpretando il comma 5 dell’Art.1 del decreto 19/02/2007 “decreto edifici”, che ammette gli interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti termici con impianti dotati di caldaie a condensazione e/o pompe di calore ad alta efficienza, consultato il MiSE, per il quale l’obiettivo principale è il conseguimento dell’efficienza energetica, qualora l’intervento proposto assicuri un risparmio di energia primaria per la climatizzazione invernale (dimostrato da una relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato) almeno pari a quello che si avrebbe con la sostituzione della caldaia esistente con una a condensazione e, ancora, le pompe di calore posseggano i requisiti tecnici indispensabili per usufruire delle detrazioni ai sensi del comma 347 della legge finanziaria, riteniamo l’intervento descritto agevolabile ai sensi di questo comma.
Un edificio, per fruire delle detrazioni, deve essere esistente e avere un impianto di riscaldamento funzionante. Per edificio vale la definizione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 192/05. Ancora, l’edificio è “esistente”, se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di accatastamento e se vengono pagati i tributi dovuti. Inoltre, si ritiene che un impianto termico, per essere considerato tale, debba rispondere alla definizione di cui al punto l-tricies del comma 1 dell’Art.2 del D.Lgs. 192/05, come modificato dal dl 4 giugno 2013, n.63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n.90, che qui si riporta: "Impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”. Infine, anche qualora le precedenti condizioni fossero soddisfatte, occorre ricordare che il prerequisito per accedere alle detrazioni è sempre il conseguimento di un risparmio energetico e che questo è difficile da raggiungere nella dismissione di impianti a biomassa, in quanto questa è considerata fonte fossile solo al 30% (cfr. FAQ 10.D).
In data 11 giugno 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo del 10 giugno 2020 n. 48 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica” (GU Serie Generale n.146 del 10-06-2020). Pertanto, per gli interventi realizzati a partire da tale data, si applica la definizione di “impianto termico” riportata all’art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. del 10 giugno 2020, che modifica l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e che si riporta di seguito per esteso:
“c) la lettera l- tricies ) è sostituita dalla seguente: «l tricies ) “impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate “.
Il DM 26/01/2010, in vigore dal 14/03/2010, ha profondamente innovato la normativa in materia, modificando il DM 11/03/08. L'art. 3 c.3 di quest'ultimo decreto ora precisa che, ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali, "in caso di sostituzione di impianti diclimatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili si assume una quota di energia fossile pari all'energia primaria realmente fornita all'impianto moltiplicata per il fattore 0,3".
Ricordiamo che per fare riferimento a questo comma, l'intervento deve essere riferito all'intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono. Inoltre, devono essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
a) I calcoli dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, per fare la verifica prevista per il comma 344, devono essere eseguiti con la metodologia prevista dal DPR 59/09.
b) la nuova caldaia a biomassa deve avere le caratteristiche indicate nel vademecum “caldaie a biomassa” scaricabile dal sito: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum.html
c) per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F, i valori della trasmittanza delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, devono rispettare i limiti massimi riportati nella tabella 4a dell'allegato C al D.Lgs. 192/05;
d) il rispetto dei predetti requisiti deve essere dichiarato nell’asseverazione compilata dal tecnico abilitato e in sede di trasmissione all’ENEA della documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni.
Per documentare le prestazioni energetiche di un edificio a seguito dell’allaccio a una rete di teleriscaldamento, l’art.3, c.2, del D.M. 11/03/08 prescrive che, per calcolare il contributo alla riduzione dell'indice di prestazione energetica a seguito dell'installazione di uno scambiatore di calore da allacciare a reti di teleriscaldamento, si applica il fattore di conversione dell'energia termica utile in energia primaria, così come dichiarato dal gestore della rete di teleriscaldamento, senza che i requisiti tecnici e ambientali riportati dall’articolo 1, comma 2 dello stesso decreto costituiscano riferimento diretto.
Nello spirito di semplificazione previsto dalla legge 99/09 che non prevede l'assistenza obbligatoria di un tecnico per gli interventi afferenti al comma 347 della Finanziaria 2007, riteniamo che all'utente finale sia consentita la compilazione del modello previsto, senza l'ausilio di un tecnico abilitato alla progettazione degli edifici e degli impianti. Nel caso in cui l’installazione della caldaia a condensazione o della pompa di calore riguardi una singola unità immobiliare o un edificio costituito da una singola unità immobiliare, il calcolo del risparmio energetico viene eseguito automaticamente dal sistema purché non ci siano altri interventi di risparmio energetico dichiarati nello stesso modello.
In relazione agli aspetti procedurali si rimanda alla lettura dello specifico vademecum:
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum/pompe-di-calore.html
Si precisa infine che la legge di bilancio 2018 ha espressamente previsto, a partire dal 1° gennaio 2018, l’ammissibilità alle detrazioni fiscali le spese sostenute per i sistemi ibridi. Per i particolari si rimanda all’apposito vademecum https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum/sistemi-ibridi.html
A nostro avviso non è possibile, per i seguenti motivi: i sistemi di regolazione evoluti delle classi V, VI VIII sono destinati ad apparecchi di riscaldamento modulanti e agiscono “modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento”. Dalle definizioni di questi sistemi di regolazione evoluti è palese che non si può applicare, ad una pluralità di utenze, il sistema di classe V in quanto dotato di un solo “termostato elettronico ambientale”, così come non si può applicare quello di classe VI in quanto dotato di una “centralina di termoregolazione e un sensore ambientale”. Infine non è possibile applicare il sistema di classe VIII in quanto è un dispositivo dotato di “tre o più sensori ambientali che varia la temperatura del flusso d’acqua, lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata aggregata e i punti d’analisi del termostato stesso”. L’eventuale installazione di questo dispositivo è in conflitto con quanto previsto dal comma 2 dell’art. 7 del DPR20412/93, che così recita: “Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a ±2 °C”.
RIFERIMENTI
- Legge finanziaria 2007 (L. 296/06)
- Decreto 19 febbraio 2007 e s.m.i – “decreto edifici”
- Decreto 11 marzo 2008 e s.m.i.;
- Circolare Agenzia delle Entrate n.36 del 2007