Ecobonus - Leggi incentivanti
In questa sezione
Sono contenuti gli estratti delle diverse leggi che negli anni hanno prorogato gli incentivi per l’efficienza energetica.
(LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 n. 322).
La Legge di Bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n.178) proroga al 31 dicembre 2021 le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) e le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni (Bonus Casa), in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
Inolte, apporta numerose modifiche agliarticoli n. 119 e n.121 della legge “Rilancio”(dl n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020) che disciplinano il Superbonus 110%.
(LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2020 n. 253).
La legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, apporta numerose modifiche al DL Rilancio
(LEGGE 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 luglio 2020 n. 25).
La legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito con modifiche il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, disciplina con l'art.119 il Superbonus con l'aliquota di detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con l'art. 121 la cessione del credito e lo sconto in fattura. L'Art.119 apporta anche modifiche alla misura dell'Ecobonus.
(LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 dicembre 2019 n. 304).
All’Articolo 1, al comma 175, si dispone la proroga di un anno, fino al 31/12/2020, delle misure delle detrazioni fiscali per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di ristrutturazione edilizia.
Decreto-legge del 04/06/2013 n. 63, modificato dalla Legge del 27/12/2019 n. 160, Articolo 1
(LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dicembre 2018 n. 302).
All’Articolo 1, al comma 67, si dispone la proroga di un anno, fino al 31/12/2019, delle misure delle detrazioni fiscali per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di ristrutturazione edilizia nelle modalità del 2018.
(LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 dicembre 2017 n. 302).
Si riporta un estratto dell’Art.1, comma 3:
Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:
1) le parole: “31 dicembre 2017”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2018 “;
2) ai commi 1 e 2, dopo l’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti:
“La detrazione di cui al presente comma e’ ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione “;
3) al comma 2, dopo la lettera b) e’ aggiunta la seguente:
“b-bis) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1°gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011,pari almeno al 20 per cento “;
4) il comma 2-bis e’ sostituito dal seguente:
2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresi’ alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro”;
5) al comma 2-ter, le parole: “Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater” sono sostituite dalle seguenti:
“Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo”
6) al comma 2-quater, ultimo periodo, le parole: “di cui al presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al presente comma”;
7) dopo il comma 2-quater e’ inserito il seguente:
“2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell’articolo 16, una detrazione nella misura dell’80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione e’ ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unita’immobiliari di ciascun edificio”;
8) al comma 2-quinquies, dopo le parole: “effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni,” sono inserite le seguenti:
nonche’ su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo, “e le parole: “il 30 settembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni “;
9) al comma 2-sexies, le parole: “Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1A? gennaio 2017 ” sono sostituite dalle seguenti: “Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo “;
10) il comma 2-septies e’ sostituito dal seguente:
2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari,comunque denominati, nonche’ dagli enti aventi le stesse finalita’sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di societa’ che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprieta’ ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche’ dalle cooperative di abitazione a proprieta’ indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci “;
11) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
“3-ter. Con uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonche’ le procedure e le modalita’ di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio. Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. L’ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo”.
LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016).
La Legge di Bilancio 2017 ha confermato la proroga delle detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2017.
Per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati nelle parti comuni degli edifici condominiali è previsto un incremento dell’aliquota di detrazione al 70%, per interventi che interessino almeno il 25% dell’involucro edilizio e al 75% per interventi volti al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano la qualità media dell’involucro. In tal caso gli incentivi saranno validi per le spese sostenute dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
Si riporta in estratto il comma 2, Art.1:
2. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:
1) le parole: “31 dicembre 2016”, ovunque ricorrono, salvo quanto previsto dal numero 2) della presente lettera, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”;
2) al comma 2, lettera a), le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;
3) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
2-quater. Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali dichiarazioni. La mancata veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.
2-sexies. Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1°gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2-septies. Le detrazioni di cui al comma 2-quater sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
b) all’articolo 15, comma 1, le parole: “31 dicembre 2016 sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”;
c) all’articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili:
1) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”;
2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
“1-bis. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione A? ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione;
3) dopo il comma 1-bis, come sostituito dal numero 2) della presente lettera, sono inseriti i seguenti:
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.
1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili;
4) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016, è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2017 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed A? calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell’anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nell’anno 2016 per le quali si A? fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall’imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.
- Le detrazioni di cui all’articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.
(LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208, GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70, entrata in vigore il 1/1/2016)
La Legge di Stabilità 2016 ha ufficialmente prorogato a tutto il 2016 le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per privati e condomini, realizzati entro il 31 dicembre 2016.
Si riportano in estratto i commi 74, 87 e 88:
Comma 74. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n° 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, le parole: 31 dicembre 2015, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
31 dicembre 2016 e dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
2-ter. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in luogo della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
b) all’articolo 15, comma 1, le parole: 31 dicembre 2015 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2016;
c) all’articolo 16, le parole: 31 dicembre 2015, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:31 dicembre 2016.
comma 87 dell’Art.1. Le detrazioni di cui all’art.14 del decreto legge 4 giugno 2013 n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90, sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
comma 88 dell’Art.1 Le detrazioni fiscali di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90, si applicano anche alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono:
a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
c) consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
(LEGGE 23 Dicembre 2014, n.190, Supplemento Ordinario n.99 alla G.U. n.300 del 29/12/2014, entrata in vigore il 1/1/2015)
La Legge di Stabilità 2015 proroga nella misura del 65%, fino al 31 dicembre 2015, le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.
Si riporta per estratto qui di seguito la legge, limitatamente all’Articolo 1,comma 47,
Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
b) per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.311, sostenute dal 1A? gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1. gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
b) all’articolo 16:
1) al comma 1, le parole da: “La detrazione è pari al” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015”;
2) al comma 1-bis, le parole da: “nella misura” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “
nella misura del 65 per cento per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015;
3) al comma 2, secondo periodo, le parole: “al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2015” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1”.
(LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147, Supplemento Ordinario n. 87 alla G.U. n. 302 del 27-12-2013, entrata in vigore il 1/1/2014)
La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, confermando l’aliquota del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. La detrazione è invece pari al 50% per le spese che saranno effettuate nel 2015.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione si applica nella misura del:
– 65%, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 30 giugno 2015
– 50%, per le spese che saranno effettuate dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016. Dal 1°gennaio 2016 (per i condomini dal 1° luglio 2016) l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.
Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole:
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al comma 12;
b) all’articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:
a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
b) 50 per cento, alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:
a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1A? luglio 2015 al 30 giugno 2016;
c) all’articolo 15, comma 1, le parole: “da adottare entro il 31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “da adottare entro il 31 dicembre 2015”;
d) all’articolo 16:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall’imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al:
a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;
b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
2) al comma 1-bis, le parole da: “fino al 31 dicembre 2013” a: “unità immobiliare” sono sostituite dalle seguenti: “fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione dall’imposta lorda nella misura del:
a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed A? calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. (1) .
(1) L’ultimo periodo del presente comma che recitava: “Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1.” A? stato soppresso dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 151.
(DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n.63, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 3 agosto 2013 n.90. Art.14 – G.U. n. 181 del 3/8/2013, In vigore dal 4/8/2013 ).
La Legge n.90 del 3/08/2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonchè altre disposizioni in materia di coesione sociale”, pubblicata in G.U. n.181 del 3/08/2013 ed in vigore dal 4/08/2013, conferma la proroga di queste detrazioni per tutti gli interventi già incentivati (reintegrando quindi anche quelli dal decreto-legge n.63 esclusi dalla proroga, ossia la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di a.c.s.), al 31 dicembre 2013 e nel caso di interventi su parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, al 30 giugno 2014. Conferma anche l’innalzamento dell’entità della detrazione, nella misura del 65% per spese sostenute dal 6/6/2013, data di entrata in vigore del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63.
Di seguito si riporta il testo del decreto legge 4 giugno 2013, n.63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n.90, per estratto, limitatamente all’Art.14, commi 1, 2 e 3.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013.
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo va ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all’articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
(DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013 n.63, G.U. n. 130 del 5/6/2013 ), In vigore dal 6/6/2013
Il decreto-legge 4 giugno 2013 n.63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”, pubblicato in G.U. n.130 del 5/6/2013 ed in vigore dal 6/6/2013, A? riportato per estratto limitatamente all’Art. 14, commi 1, 2 e 3. Esso proroga queste detrazioni (la cui aliquota viene innalzata al 65%) per tutti gli interventi, tranne che per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di a.c.s., al 31 dicembre 2013 e nel caso di interventi su parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio al 30 giugno 2014.
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”.
Art.14
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013, con l’esclusione delle spese per gli interventi di sostituzioneA di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unitè immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all’articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
(LEGGE 7 agosto 2012 , n. 134. Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 22 giugno n 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese. Art. 11., G.U. n. 187 del 11/8/2012, in vigore dal 12/8/2012)
Si riportata per estratto la Legge n 134, limitatamente all’art.11 comma 2. Essa proroga al 30/06/2013 le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici con la medesima entità di detrazione (55%) che esse hanno avuto finora.
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
- 2. All’art.1, comma 48 della L. 13 dicembre 2010 n. 220 e successive modificazioni, le parole “entro il 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti “entro il 30 giugno 2013”.
Il decreto Sviluppo
(DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012 , n. 83. Misure urgenti per la crescita del Paese. Art. 11., G.U. n. 147 del 26/6/2012 a S.O. n. 129, In vigore dal 26/6/2012)
Il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 (c.d. “Decreto Sviluppo”) “Misure urgenti per la crescita del Paese” pubblicato sul S.O. n. 129 alla G.U. n. 147 del 26/6/2012, A? riportato per estratto limitatamente all’art. 11 qui di seguito. Proroga al 30/6/2013 le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici ma l’aliquota scenderà al 50% dal 1/1/2013. Inoltre proroga al 30/6/2013 le detrazioni per ristrutturazioni edilizie e l’aliquota sale al 50% dal 26/6/2012. Infine riammette a far data dal 1/1/2012 al beneficio del bonus del 36% (50% dal 26/6/2012) le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici e allo sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia.
- Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.
- All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Per le spese sostenute dal 1* gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse.
- All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’ultimo periodo A? soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1*gennaio 2012.
DPR 22/12/1986 n. 917, art. 16-bis.
(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)
1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 percento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n., effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all';380articolo 1117 del codice civile
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n., effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro380pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche'non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreche' sia stato dichiarato lo stato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizionedi emergenza;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, allarealizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu'avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap insituazione di gravita', ai sensi dell';articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g )relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamentoacustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardoall'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essererealizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante ilconseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa insicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta acomprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli interventi necessari alrilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione diopere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi diedifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguitisulla base di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e didi cui alle lettere c) e d) del comma 1 ristrutturazione edilizia dell'articolo 3 del decreto del Presidente della, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione oRepubblica 6 giugno 2001, n. 380ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavorialla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventieseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblicodi compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione diinterventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire delladetrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
5.Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unita' immobiliari residenziali adibite promiscuamenteall'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attivita' commerciale, la detrazione spettante e'ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del , ridotte nella misura del 50 per cento.decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese ein quelli successivi.8.In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 ladetrazione non utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delleparti, all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione delbeneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione ateriale e diretta del bene
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale E'stato adottato il Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia
10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita'di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.